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Sospensione rate mutui per lavoratori disoccupati o in temporanea dificoltà
Sulla Gazzetta Ufficiale N. 192 del 18 Agosto 2010 è stato pubblicato il DECRETO del MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 21 giugno 2010 , n. 132 con il Regolamento recante norme di attuazione del Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa istituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze con la legge 24 dicembre 2007.
Si tratta di un Fondo destinato a soggetti che si trovino nella impossibilità di far fronte al pagamento delle rate di mutuo a causa di eventi particolare quali la condizione di disoccupazione. E' riservato ai mutui per l’acquisto della prima casa.
Il Fondo rimborserà alle banche i costi dovuti alla sospensione delle rate a condizione che le richieste di sospensione provengano da soggetti che ne hanno effettivamente diritto.
Di seguito una breve sintesi, per gli approfondimenti rimandiamo al decreto
Beneficiari dell’agevolazione:
I soggetti titolari di un mutuo contratto per l’acquisto di un’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale
Reddito limite:
Isee non superiore a 30mila euro.
Valore del mutuo:
Non superiore a 250.000,00 euro per immobile “non di lusso” (escluse categorie catastali A/1 A/8 e A/)
Condizioni per accedere all'agevolazione:
Domanda per la sospensione del mutuo:
Oggetto ed ammontare delle agevolazioni:
Il Fondo rimborsa alle banche i costi sostenuti dal beneficiario per eventuali onorari notarili anticipati dalla banca e la quota di interessi sulle rate per le quali ha effetto la sospensione del pagamento.
SOGLIA MASSIMA DEL 4% PER MUTUI A TASSO VARIABILE
Ogni tanto qualche buona notizia per i consumatori.
Con il "decreto anti crisi", convertito in legge n. 2 28/1/2009, è stato stabilito un tetto massimo del 4% per gli interessi passivi sui mutui a tasso variabile sottoscritti fino al 31/12/2008. In sostanza il tasso di interesse praticato dalle banche su tali mutui nel corso del 2009 non potrà eccedere la soglia del 4%, l'eventuale differenza sarà posta a carico dello Stato. Le banche provvederenno direttamente alla riduzione delle rate, laddove non siano già state pagate, e/o alla restituzione degli importi in eccedenza eventualmente già versati dai mutuatari.
L'operazione è in automatico su segnalazione dell'Agenzia delle Entrate agli istituti di credito delle liste dei cittadini per i quali ricorrono le condizioni stabilite dalla norma (persona fisica, titolarietà di abitazione non di luso, mutui sottoscritti entro il 31/12/2008 ecc.)