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Sospensione rate mutui per lavoratori disoccupati o in temporanea dificoltà

Sulla Gazzetta Ufficiale N. 192 del 18 Agosto 2010 è stato pubblicato il DECRETO del MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 21 giugno 2010 , n. 132 con il Regolamento recante norme di attuazione del Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa istituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze con la legge 24 dicembre 2007.

Si tratta di un Fondo destinato a soggetti che si trovino nella impossibilità di far fronte al pagamento delle rate di mutuo a causa di eventi particolare quali la condizione di disoccupazione. E' riservato ai mutui per l’acquisto della prima casa.

Il Fondo rimborserà alle banche i costi dovuti alla sospensione delle rate a condizione che le richieste di sospensione provengano da soggetti che ne hanno effettivamente diritto.

Di seguito una breve sintesi, per gli approfondimenti rimandiamo
al decreto
Beneficiari dell’agevolazione:
I soggetti titolari di un mutuo contratto per l’acquisto di un’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale
Reddito limite:
Isee non superiore a 30mila euro.
Valore del mutuo:
Non superiore a 250.000,00 euro per immobile “non di lusso” (escluse categorie catastali A/1 A/8 e A/)
Condizioni per accedere all'agevolazione:

  • perdita del posto di lavoro di lavoro dipendente a tempo indeterminato o termine del contratto di lavoro parasubordinato o assimilato, con assenza non inferiore a tre mesi di un nuovo rapporto di lavoro;
  • morte o insorgenza di condizioni di non autosufficienza di uno dei componenti il nucleo familiare, nel caso almeno il 30% del reddito della famiglia provenga da questa persona;
  • spese mediche (o per assistenza domiciliare) documentate non inferiori a 5.000 euro
  • spese di manutenzione o ristrutturazione (assolutamente necessarie) sempre per importi non inferiori a 5.000 euro
  • aumento della rata del mutuo a tasso variabile – di almeno il 25% in caso di pagamenti semestrali, del 20% nell’ipotesi di rate mensili.

Domanda per la sospensione del mutuo:

  • a breve sul sito del Ministero del Tesoro saranno disponibili i moduli per la presentazione delle domande;
  • presentare alla banca una domanda di sospensione indicando il periodo di tempo per il quale si intende usufruire dell’interruzione con allegata la certificazione Isee rilasciata dal CAF UIL e la documentazione per dimostrare quali siano i fatti che impediscano il regolare pagamento delle rate del mutuo.
  • Entro 30 giorni dalla presentazione della domanda deve pervenire la risposta di accettazione o di rigetto

Oggetto ed ammontare delle agevolazioni:
Il Fondo rimborsa alle banche i costi sostenuti dal beneficiario per eventuali onorari notarili anticipati dalla banca e la quota di interessi sulle rate per le quali ha effetto la sospensione del pagamento.


SOGLIA MASSIMA DEL 4% PER MUTUI A TASSO VARIABILE

Ogni tanto qualche buona notizia per i consumatori.
Con il "decreto anti crisi", convertito in legge n. 2 28/1/2009, è stato stabilito un tetto massimo del 4% per gli interessi passivi sui mutui a tasso variabile sottoscritti fino al 31/12/2008. In sostanza il tasso di interesse praticato dalle banche su tali mutui nel corso del 2009 non potrà eccedere la soglia del 4%, l'eventuale differenza sarà posta a carico dello Stato. Le banche provvederenno direttamente alla riduzione delle rate, laddove non siano già state pagate, e/o alla restituzione degli importi in eccedenza eventualmente già versati dai mutuatari.
L'operazione è in automatico su segnalazione dell'Agenzia delle Entrate agli istituti di credito delle liste dei cittadini per i quali ricorrono le condizioni stabilite dalla norma (persona fisica, titolarietà di abitazione non di luso, mutui sottoscritti entro il 31/12/2008 ecc.)


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